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di POLIS QUOTIDIANO (Parma) pubblicato il 14/03/2007 Ospedale
Vecchio: nuovo progetto, vecchi difetti di Marco
Ablondi (da Polis Quotidiano) La
deliberazione di Giunta Comunale n. 223/2007, di approvazione del nuovo progetto
di intervento sull'Ospedale Vecchio, si regge su affermazioni e su asserti incredibili
e contraddittori e cioè che: 1) il verbale del 03.10.2006 del Comitato
Tecnico Scientifico costituisca un'approvazione del progetto preliminare, quando
quest'ultimo in realtà "ha richiesto verifiche e accertamenti indicati
in ordine alla compatibilità delle destinazioni d'uso prospettate e dei
relativi interventi"; 2)
in assenza delle verifiche di cui sopra, "possa riprendere il percorso di
approvazione del project financing"; 3) il nuovo progetto preliminare,
elaborato da un nuovo gruppo tecnico, non è tale "da generare un aliud
pro alio", ovvero "una cosa per un'altra", quando è di assoluta
evidenza che il nuovo preliminare poco o nulla ha a che fare con quello bocciato
(è ben altro che una miglioria compatibile con il project financing), salvo
che riprenderne gli aspetti più discutibili e di molto dubbia legittimità
(la metodica della ristrutturazione edilizia e la parziale privatizzazione delle
funzioni ammesse); 4) con la modifica del progetto preliminare, il Comune
avrebbe dato "doverosa e sostanziale esecuzione alle indicazioni contenute
nelle ordinanze del Giudice Amministrativo", quando è vero e documentato
esattamente il contrario, come appare dalla semplice lettura delle ordinanze 180
e 181 del 07.06.2005, nelle quali il Tar censura, con una motivatissima anticipazione
sommaria del merito, che è indebito il ricorso alla ristrutturazione edilizia
in luogo della metodica del restauro e assistita da fumus e fondata la censura
relativa alla parziale destinazione del bene ad uso privato. Come il Comune possa
sostenere che il radicale intervento previsto nel nuovo progetto e la privatizzazione
degli spazi già pubblici in una misura che si aggira attorno al 50% costituiscano
esecuzione delle predette ordinanze, appare difficile da capire, salvo che in
un'ottica apertamente derisoria; 5) il nuovo progetto non costituisca un "aliud
pro alio". In realtà il Comune ha effettuato una sostituzione dell'oggetto
dedotto in gara. In quest'ultima è stato conferito un progetto sulla base
del quale è stata effettuata l'aggiudicazione. A cose fatte, le risultanze
di gara vengono sconvolte e non è sufficiente un puro escamotage verbale
(miglioria - negazione dell'aliud pro alio) a oscurare la circostanza illegittima
per cui nella gara viene surrettiziamente inserito un nuovo progetto senza prima
ripeterla, a garanzia anche della cosiddetta "par condicio" per tutti
i partecipanti; 6) sia sostenibile il responso del responsabile del settore
finanziario 19.02.2007 posto in calce alla deliberazione di Giunta n. 223/2007,
secondo il quale "il contributo dell'importo massimo di Euro 6.500.000,00
sarà posto a carico del bilancio di previsione degli esercizi successivi
a quelli compresi nella programmazione pluriennale" (la quale arriva fino
al 2009). Secondo tale responso se ne deve logicamente dedurre che il finanziamento
di tale parte del prezzo da corrispondere alla concessionaria è rimandato
alle calende greche. Ma, per converso, se si guarda allo schema di convenzione
allegato alla deliberazione n. 223, il contributo è da ritenersi rigorosamente
contrattualizzato, come appare dagli artt. 23 e 24, secondo i quali il contributo
deve essere corrisposto con le cadenze degli stati di avanzamento dei lavori:
come si possa promettere il pagamento di un prezzo a cadenze determinate senza
finanziarlo prima rimane un misericordioso mistero contabile. A questo proposito,
non si comprende neppure come, in mancanza di un concreto finanziamento, possa
essere stata avviata la procedura di gara pubblica, che prevede un prezzo certo
da corrispondere al concessionario privato. Un esame anche superficiale dello
schema di convenzione porta a rilevare che: a) l'art. 6 prevede a favore del concessionario
la costituzione - non si sa se un diritto di superficie o un diritto d'uso gratuito
dal momento che il titolo dell'articolo è diverso dal suo primo comma -
di un diritto reale sulle aree e i fabbricati ad uso privato, secondo la tavola
di progetto- Il successivo articolo 25 prevede che gli uffici di tipo pubblico
o semipubblico (nozione, quest'ultima, inedita! NDR), siano oggetto del diritto
di sfruttamento del concessionario, il quale li può anche cedere in locazione.
La Giunta non si pone affatto il problema della compatibilità della costituzione
di tali diritti reali ed obbligatori e di tale godimento esclusivo da parte di
privati sopra un monumento nazionale quale è l'Ospedale Vecchio. Una privatizzazione
parziale e ancorché trentennale, e cioè temporalmente definita,
non può trovare cittadinanza, stante l'ostacolo costituito dal Codice dei
Beni Culturali (d. lgs. 42/04) e dall'inidoneità del demanio storico-artistico
a formare oggetto di diritti reali a favore di terzi, secondo un principio più
volte insegnato dalla stessa Corte di Cassazione Civile (Cass. Civ. 15.12.1.982,
n. 6916; Cass. Civ. 01.07.2004, n. 12008). In
altre parole, la Giunta Comunale non si prospetta neppure l'ipotesi - nel caso
verificata - che il project financing, per la sua accentuata contrattualizzazione,
è incompatibile con il demanio storico-artistico, che non può essere
dedotto né in toto, né in parte, in una contrattazione privatistica;
b) tutta la disciplina relativa alla revisione, al recesso ed alla risoluzione
del rapporto concessorio, di cui agli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 della convenzione,
è in contrasto con i principi e le norme che regolano l'uso e la fruizione
del patrimonio storico-artistico e dello stesso regime concessorio, che non può
essere contrattualizzato e sottratto al principio della revocabilità incondizionata
e senza indennizzo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse; c) come appare
dal cronoprogramma allegato alla deliberazione n. 223/2007, il Comune concedente
è tenuto allo "sgombero materiali e trasferimento attività
attualmente presenti" negli ambiti dell'Ospedale Vecchio da riutilizzarsi
ai fini privati nei primi sei mesi dell'affidamento, senza che vi sia alcuna indicazione,
neanche di indirizzo, di spazi alternativi ove collocare le attività e
i materiali da trasferire e, soprattutto, con quali oneri di ricollocazione e
trasferimento. Non possono essere taciute le contraddizioni più evidenti
portate dal progetto approvato e quelle tra il medesimo ed il verbale 28.09.2006,
sottoscritto da Comune e Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
che definisce competenze e spazi riservati all'Archivio di Stato. Nel verbale
si legge che "i costi di adeguamento funzionale dell'Ospedale Vecchio saranno
a carico dell'Amministrazione Comunale". Nel progetto (relazione illustrativa)
si legge che "i locali già precedentemente in uso all'Archivio non
saranno oggetto di intervento, se non per le facciate e le finestre esterne"
e che si provvederà al "recupero totale del complesso" (allegato
A); nella relazione tecnica si prevede "l'esclusone degli spazi attualmente
occupati dall'Archivio di Stato e confermati dal progetto per tale funzione"
e, quanto alle climatizzazioni, si aggiunge che "nella zona adibita ad Archivio
di Stato non si prevedono interventi". Una bella confusione! Non v'è
dubbio. Si spera non voluta. Diventa sempre più difficile, anche per chi
si ostina a ignorare l'imprescindibile obbligo di legge (artt. 101 e 102 del D.
lgs. 42/2004), che fissa l'uso pubblico del bene in questione, considerare quest'ultimo
progetto migliore di quello precedente.
Marco Ablondi (Consigliere
Rifondazione Comunista)
estratto
da PolisQuotidiano.it
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